Dopo il decreto riaperture, con cui il Governo aveva prorogato lo stato d’emergenza al 31 luglio, il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 350 del 25 dicembre 2021) ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Ciò comporta, quindi, lo slittamento dei termini di tutti i titoli abilitativi edilizi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.
Infatti, in base a quanto previsto al comma 2 dell’art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) del dl n. 18/2020 (decreto Cura Italia), tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori (di cui all’articolo 15 del dpr n. 380/2001) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
In pratica è prevista la scadenza degli atti amministrativi 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza e viene eliminato, quindi, il riferimento ad una data specifica. In tal modo, nel caso in cui lo stato di emergenza venisse prorogato, automaticamente si avrebbe la proroga di tali scadenze.
Decreto legge n. 221/2021
Il provvedimento, riguardante la “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022; di conseguenza, tutti gli atti abilitativi saranno ancora validi fino al 29 giugno 2022.
Titoli edilizi prorogati
La proroga di validità per titoli edilizi in scadenza si applica a:
- certificati;
- attestati;
- permessi;
- concessioni;
- autorizzazioni;
- atti abilitativi, comunque denominati;
fino a 90 giorni successivi alla cessazione dello stato d’emergenza, tali atti saranno quindi validi fino al 29 giugno 2022.
Tale proroga nel settore dell’edilizia riguarda:
- segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
- segnalazioni certificate di agibilità (SCA);
- autorizzazioni paesaggistiche;
- autorizzazioni ambientali comunque denominate;
- il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati.
Inoltre, lo stesso termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; sono esclusi dalla proroga i termini di validità del DURC.
Modifiche al decreto legge n. 19/2020 e al decreto legge n. 33/2020
Le modifiche al dl n. 19/2020 sono le seguenti: all’articolo 1, comma 1, del dl, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, le parole “fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 marzo 2022“.
Invece, all’articolo 3, comma 1, del dl n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2020, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022“.