L’esenzione IMU prevista per la casa principale dall’art. 13, comma secondo, del D.L. n. 201/2011, richiede non soltanto che il possessore ed il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma anche che vi risiedano anagraficamente e, ai fini della spettanza e della fruizione della richiamata agevolazione per l’abitazione principale, deve riscontrarsi, nell’unità immobiliare, sia la dimora abituale del contribuente che quella dei suoi familiari.
Con l’ordinanza n. 1199 del 17 gennaio 2022 (ALLEGATA ALAL PRESENTE PER I COLLEGI ASSOCIATI), la Cassazione è tornata sul tanto dibattuto tema dell’esenzione IMU per l’abitazione principale, richiamando, nella propria decisione, i numerosi provvedimenti intervenuti nel corso degli ultimi anni.
Solo lo scorso giugno, infatti, con ordinanza n. 17408, la Corte ha aperto alla possibilità, per il contribuente, di poter beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista per l’abitazione principale solo nell’ipotesi in cui “in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore, quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente”. Nell’ordinanza de quo ribadisce un altro assunto: ai fini dell’esenzione IMU, non solo è richiesto che l’abitazione principale sia solo una ma anche che i coniugi non siano separati legalmente e, pertanto: nell’ipotesi in cui due coniugi fissino la propria dimora abituale e residenza in due diversi immobili, il nucleo familiare – da intendersi come unità distinta ed autonoma rispetto ai singoli componenti – resta unico ed unica, pertanto, deve essere l’abitazione principale ad esso riferibile, per poter usufruire dell’agevolazione IMU.
Si allega l’Ordinanza