Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28.03.2022 la Legge del 28.03.2022 n. 25 di conversione, con modificazioni, del Decreto Sostegni ter – DL del 27.01.2022 n. 4, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato il 17 marzo (A.C. 3522).
All’interno del provvedimento è stato assorbito il decreto legge n. 13/2022, (decreto Antifrodi-bis), contenente “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.
Le principali misure per i tecnici professionisti contenute nel decreto Sostegni-ter, diventato legge, riguardano i limiti per i bonus edilizi. Al fine di contenere le frodi registrate in materia, vengono regolarizzati i tre aspetti:
- cessione e sconto in fattura, limitando le cessioni a 3;
- sanzioni per gli asseveratori mendaci e polizze assicurative;
- applicazioni CCNL in cantieri sopra i 70.000 euro.
Su questi punti è allegato un inserto SPECIALE
Il decreto interviene anche sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati, quali:
- parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici,
- attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscine,
- commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle,
- turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali,
- discoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie,
- spettacolo, cinema e audiovisivo sport.
Misure a sostegno delle attività chiuse
Sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto fino al 31 marzo 2022, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia) le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, ovvero, sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 16 ottobre 2022.
Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio
Tra le misure a sostegno delle imprese, si prevede con l’art. 2, un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
Per beneficiare della suddetta agevolazione, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro
- e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019.
Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza Covid
L’art. 3 prevede un incremento di 20 milioni di euro per il 2022 del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica (di cui all’art. 26 del D.L. n. 41/2021, convertito in Legge n. 69/2021) da destinare ad interventi in favore di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
Esonero contributivo in favore del settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator
I commi da 2-ter a 2-septies, inseriti dal Senato, dell’articolo 4 prevedono, in via transitoria, un esonero dalla contribuzione previdenziale in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator. L’esonero è riconosciuto, con riferimento alla contribuzione a carico degli stessi datori e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL:
- fino a un massimo di cinque mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022,
- ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022.
L’esonero è, in tale ambito temporale, riparametrato e applicato su base mensile.
Sospensione temporanea ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Con una modifica introdotta dal Senato, il nuovo articolo 5-bis estende all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022, la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in luogo di disporne l’estensione, condizionata al possesso di specifici requisiti, al solo esercizio 2021.
Bonus terme
A seguito della permanente situazione di emergenza epidemiologica, si dispone l’utilizzabilità entro il 30 giugno 2022 (anziché entro il 31 marzo 2022), dei buoni per l’acquisto di servizi termali non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022.
Rimessione in termini Rottamazione ter e Saldo e Stralcio
Con una modifica introdotta dal Senato, l’articolo 10-quinquies rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito della Rottamazione-ter e saldo e stralcio dei carichi affidati all’agente della riscossione rimodulando le scadenze, in particolare, i pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi:
- se effettuati nel termine del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020;
- entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021
- ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel 2022.
Elettricità prodotta da impianti e fonti rinnovabili
Sono previsti inoltre, interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili, 5,5 miliardi contro il caro bollette nel primo trimestre 2022.
Al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie, con il presente provvedimento, il governo interviene nuovamente con un ulteriore stanziamento di 1,7 miliardi, per un un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi.
Azzeramento oneri di sistema
Al fine di sostenere il mondo delle imprese, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. (art.14)
Riduzione bollette per le energivore
Al fine di garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia, alle imprese che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Altre misure a sostegno delle attività
- Si prevede l’esonero contributivo per le assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti termali (di cui all’art. 7 del D.L. n. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020), con riferimento alle assunzioni dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. In caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è previsto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione (art. 4, comma 2);
- Viene esteso ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 del credito di imposta previsto dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020 in favore delle imprese del settore turistico in relazione ai canoni di locazione versati. Con una modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato, l’applicazione di tale agevolazione viene estesa anche alle imprese operanti nel settore della gestione delle piscine (codice ATECO 93.11.20). (art. 5);
Infine, il Decreto dispone importanti misure a sostegno del settore della cultura (art. 8), in materia di sport (art. 9), con riferimento al Piano di transizione 4.0 (art. 10).
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