L’articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto Aiuti (decreto-legge n. 50/2022), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 di martedì 17 maggio, introduce una ulteriore modifica alla disciplina della cessione dei crediti edilizi.
Per facilitarne la circolazione, viene adottata una nuova soluzione, che va a sostituire la chance, riconosciuta alle banche (articolo 29-bis, Dl 17/2022), del quarto passaggio a un correntista dei crediti per i quali sono già avvenute le tre possibili cessioni, una “libera” e due a soggetti “qualificati”.
Ora, invece, si prevede che le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo (comprese, quindi, Sgr, Sim, Sicaf e Sicav, come confermato in sede di interrogazione parlamentare 5-07901 del 20 aprile) possono effettuare cessioni sempre, quindi anche prima del quarto trasferimento, nei confronti di clienti professionali privati che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo.
Si tratta di chi, secondo il Regolamento degli intermediari, “…possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume” (allegato 3, delibera Consob 16190/2007); vi rientrano, ad esempio, banche, imprese e organismi di investimento, imprese di assicurazione, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni.
A tali soggetti non è data la facoltà di ulteriore cessione: dovranno utilizzare i crediti acquistati solo per i propri versamenti in F24. La novità si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 (articolo 57, comma 3, dello stesso “decreto Aiuti”).
SUPERBONUS E UNIFAMILIARI, PROROGA DI TRE MESI. La lettera a), comma 1 dell’articolo 14 del Decreto Aiuti introduce una proroga di tre mesi per raggiungere i requisiti necessari alla fruizione del superbonus 110% in riferimento agli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari (generalmente, le villette) effettuati da persone fisiche (articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, Dl 34/2020). Viene ora stabilito che la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (non più del 30 giugno) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche quelli che non danno diritto alla maxi detrazione.
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