Le nuove disposizioni del CAM Edilizia si applicano a tutti gli affidamenti (congiunti o disgiunti) dei servizi di progettazione di interventi edilizi e dei lavori, ed estende la sua applicazione agli edifici dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale. Il decreto, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6/08/2022.
L’entrata in vigore – e quindi l’abrogazione del precedente DM del 2017 – è fissata per il 4 dicembre 2022, a 120 giorni dalla pubblicazione.
Le nuove disposizioni del CAM Edilizia si applicano a tutti gli affidamenti (congiunti o disgiunti) dei servizi di progettazione di interventi edilizi e dei lavori; ed estende la sua applicazione agli edifici dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale.
I criteri si basano sui principi e i modelli di sviluppo dell’economia circolare, in sintonia con i più recenti atti di indirizzo comunitari e sono coerenti con un approccio di architettura bio-ecosostenibile e consentono quindi alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e dalla gestione dei relativi cantieri.
Tra le specifiche tecniche emergono nuovi standard per la demolizione selettiva, recupero e riciclo, nonché percentuali minime per l’utilizzo di materiali riciclati in determinate lavorazioni. Vengono, inoltre, introdotti nuovi approcci di progettazione e nell’uso dei materiali come l’analisi del ciclo di vita o LCA e la valutazione del livello di esposizione ai rischi non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”) degli operatori economici (es: imprese di costruzione, fornitori di materiali per edilizia, società di engineering). L’adozione della valutazione del livello di esposizione a questi rischi non finanziari nel contesto dei CAM consente di premiare gli operatori che implementano strategie sempre più allineate con il quadro normativo comunitario e di aumentare l’attrazione di capitali pubblici e privati sulle opere da realizzare.
Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati. Il Criterio
I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace e acqua di assorbimento). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.
Verifica: La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso. Il Criterio
I prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono prodotti con un contenuto di materia recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.
Verifica: La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale.
Il problema principale nel settore del calcestruzzo resta sostanzialmente lo stesso del precedente decreto: il reperimento della parte di riciclo. Un calcestruzzo pesa circa 2.400 kg al metro cubo. La parte proveniente da riciclo dovrebbe quindi essere superiore ai 120 kg/mc. Non è indubbiamente molto, ma come reperirla potrebbe essere un problema. Per quanto riguarda gli aggregati i problemi sono due: difficoltà di recupero di materiali di buona qualità e marcatura CE (su cui può essere utile come riferimento la linea guida predisposta da ANPAR). E le ultime Linee Guida sull’End of Waste non aiutano.
Per quanto riguarda il cemento invece il problema potrebbe essere quello di avere quantitativi di ceneri o loppe da utilizzare come componente pozzolanico. Al di là delle norme e dei nuovi CAM per un uso significativo di prodotti di riciclo nel calcestruzzo, a mio parere, occorre avviare un percorso strategico in cui l’industria sia chiamata a collaborare nel definirne i passaggi.
Le nuove disposizioni del CAM Rifiuti invece disciplinano tutti gli aspetti che caratterizzano l’affidamento del servizio; dalla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, alla pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, alla fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, alla fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.
L’obiettivo è di prevenire la produzione di rifiuti e massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, ma anche a diffondere beni riciclabili e contenenti materiale riciclato, come contenitori e sacchetti, e a ridurre gli impatti del trasporto anche promuovendo innovazioni tecnologiche per i mezzi utilizzati e la loro gestione.
I CAM, inoltre, promuovono la realizzazione di filiere del riciclo attraverso la collaborazione con enti di ricerca, premiando gli offerenti che si impegnano ad attuare sistemi di micro raccolta per specifiche frazioni di rifiuti da avviare al riutilizzo o riciclo attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti collettivi pubblici o privati, e che garantiscono la raccolta differenziata e l’avvio a riciclo di specifiche categorie di rifiuto ulteriori rispetto a quelli indicate dalla normativa (D.Lgs. 152/2006).
Particolare attenzione è posta alla valorizzazione della frazione organica attraverso la promozione del compostaggio domestico, di comunità e locale; inoltre, premiano l’utilizzo di plastica derivante da raccolta differenziata (ad es. per i contenitori e i sacchetti per la raccolta dei rifiuti) allo scopo di dare uno sbocco di mercato a questa frazione ancora di difficile gestione. I criteri sulle caratteristiche tecniche dei veicoli e attrezzature, infine, sono finalizzati a sostenere l’innovazione e la competitività delle imprese che investono nel settore ambientale, oltre a ridurre l’impatto del servizio.
Si allega il documento pubblicato in G.U