L’articolo 873 del codice civile dispone che “Le costruzioni sui fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.”.

Secondo il principio della prevenzione temporale, il proprietario che costruisce per primo determina le distanze che devono essere osservate per le costruzioni sui fondi vicini. Lo ha chiarito il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), nella sentenza n. 02466/2022 pubblicata il 26 settembre.

Si allega la SENTENZA

Tar-Salerno-sentenza-n.2466_2022