Con il Decreto n. 383/2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha definito nuove misure di risparmio energetico per la stagione invernale 2022-2023.
In particolare:
- nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici (un’ora in meno di accensione al giorno e stagione ridotta di 15 giorni);
- riduzione di un grado delle temperature.
L’Enea ha così predisposto il poster con le dieci regole del risparmio.
Nel Decreto n.382/2022, sono definiti i “nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale”.
In sintesi, il Provvedimento prevede la riduzione di:
- un’ora al giorno dei tempi di accensione degli impianti;
- periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023, accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.
In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali sono autorizzate ad emanare provvedimenti adeguatamente motivati, che consentano “l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta”.
Il Decreto prevede anche una riduzione dei valori di temperatura di 1° C (Art. 1, comma 7).
Al comma 2 dell’Art. 1, sono indicate le varie zone Paese, ciascuna delle quali rientra in precisi limiti relativi al periodo di funzionamento.
SI ALLEGA IL VADEMECUM ESPLICATIVO CON TABELLA COMUNI E DECRETO