La riforma del governo del territorio è tra le più urgenti e necessarie per la modernizzazione e lo sviluppo sostenibile del Paese. Nella legislazione statale siamo infatti ancora fermi ai principi della legge 1150 del 1942 mentre la realtà delle cose è fortemente cambiata. L’urbanistica di espansione si è arrestata, crescono le esigenze di recupero e di riqualificazione delle città esistenti, si impongono i temi della sostenibilità, dell’accessibilità urbana, aumenta l’esigenza di rispondere all’obiettivo di azzerare entro il 2050 la cementificazione.

La bozza del disegno di legge statale tende a perseguire plurime finalità:

  1. a) delineare un quadro chiaro dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia “governo del territorio”, in modo da evitare che sia l’interprete a dover di volta in volta enucleare tali 2 principi da una normativa complessa e stratificata nel tempo, con i conseguenti rischi di incertezze e di conflitti tra Stato e Regioni;
  2. b) porre le basi per un riordino complessivo della disciplina della pianificazione territoriale, estremamente articolatasi nel corso dei decenni a seguito della proliferazione di piani introdotti dal legislatore per esigenze di tutela di altri valori di rango costituzionale  o ancora nella pianificazione di specifici settori dell’economia o della disciplina della viabilità, con conseguenti sovrapposizioni e difficoltà di ricostruirne i rapporti in modo chiaro;
  3. c) mutuare le più rilevanti esperienze della legislazione regionale, che a partire dal 1972 e ancor più dopo la riforma del Titolo V della Costituzione operata nel 2001, sono intervenute con normative anche di ampio respiro nel disciplinare le potestà pianificatorie e di governo del territorio;
  4. d) in quest’ultima prospettiva, elaborare una disciplina minima uniforme, valida su tutto il territorio nazionale, non solo su temi essenziali oggi oggetto di normative estremamente differenziate e contraddittorie sul territorio, ma anche per alcuni innovativi istituti (perequazione urbanistica compensazione, circolazione dei diritti edificatori etc.) da tempo affermatisi nella legislazione regionale, se non addirittura nella prassi della pianificazione comunale, che allo stato pongono numerosi problemi interpretativi e applicativi alle pubbliche amministrazioni e alla giurisprudenza.

Si allega il disegno di Legge

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