Il principio generale per discernere le spese agevolabili da quelle che non lo sono prevede che le spese, per poter essere detratte con i vari bonus, devono essere fatturate e pagate durante il periodo di vigenza dei bonus stessi, quindi entro la scadenza, come chiaramente indicato ad esempio per il Superbonus dalla Circolare 24/E/2020.

In applicazione del principio di cassa, per l’Ecobonus (cfr. risposte a FAQ Enea per l’Ecobonus, risposta n. 3.E) consente – per i lavori non completati al termine del periodo d’imposta (anno solare) – di portare le spese in detrazione già nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo (es. spese 2021 già detraibili nella dichiarazione 2022 su redditi 2021). Questo, seppure si tratti di una detrazione sub iudice, legata all’effettivo concretizzarsi dell’intervento nel suo complesso (tutte le opere indicate ed entro i tempi dettati dalle pratiche edilizie), quindi con il rischio che a eventuali controlli si riscontri la mancata fine dei lavori, caso in cui i benefici già fruiti verrebbero revocati.

In assenza di chiarimenti, tale soluzione si ritiene applicabile anche al Sismabonus e più in generale agli altri bonus con requisiti. Nessun dubbio sorge invece per l’applicabilità di tale principio a quei bonus – Ristrutturazione 50% e Bonus facciate “non termico” – per i quali non è necessaria una attestazione concernente il rispetto di specifici requisiti tecnico-prestazionali.

E’ possibile in linea generale, quando si deve semplicemente portare la spesa in detrazione in dichiarazione dei redditi, anticipare i pagamenti anche per lavori da eseguirsi, fermo restando che i benefici verrebbero revocati qualora i lavori non terminassero per intero come nei titoli edilizi. Anche qui si ricavano conferme dalla risposta a interrogazione fornita dal Ministero economia e finanze il 17/11/2021 in Commissione VI (Finanze) alla Camera, risposta n. 5-07055.

Il discorso muta però – quando si intende sfruttare la possibilità di monetizzare fin da subito il credito, tramite la sua cessione o lo sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020. Detta opportunità è come noto consentita a fine lavori, oppure “a stato di avanzamento” (SAL), previa emissione del SAL stesso da parte di un tecnico, che attesti:

a) l’avvenuta esecuzione di una determinata porzione dei lavori agevolabili (che per il Superbonus deve essere almeno il 30% mentre negli altri casi la percentuale è libera, potendosi emettere fino a un massimo di 9 SAL);

b) la congruità delle relative spese sostenute. Gli adempimenti di cui sopra, fino a poco tempo fa previsti solo per il Superbonus 110%, sono stati estesi ad opera del D.L. 157/2021 (c.d. “Decreto Antifrode” – Decreto Antifrode per il Superbonus e gli altri Bonus edilizi) a tutti i bonus edilizi, seppure solo in caso di cessione del credito (per la precisione ai fini dell’Ecobonus ordinario, l’attestazione di congruità delle spese era, e continua ad essere prevista anche in assenza di cessione del credito o sconto in fattura, vedi Ecobonus (110 e non), asseverazione e congruità dei costi: indicazioni pratiche e consigli).

A fini esegetici, illuminante è però la definizione di “Stato di avanzamento lavori” di cui all’art. 14, comma 1, lett. d), del D.M. infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione), il quale definisce lo «Stato di avanzamento lavori» come il documento che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora.

Non è possibile quindi per la Suprema Corte parlare di operazioni inesistenti solo perché taluni o parte dei lavori non siano stati eseguiti alla data della fattura, in quanto la normativa sull’ecosismabonus “funziona” in anticipazione finanziaria, autorizzando espressamente la legge l’emissione anticipata della fattura, né richiedendo che i lavori siano eseguiti perché possa venire in esistenza il credito e lo stesso possa essere ceduto, possibilità di cessione consentita, peraltro, dietro la semplice emissione della fattura e del pagamento delle somme a carico del contribuente secondo il principio di cassa. Richiamati a tal proposito i meccanismi di funzionamento dei regimi agevolativi in esame

La pronuncia, dal significativo valore interpretativo,  ha confermato il sequestro di somme per oltre un miliardo di Euro (!) derivanti da cessioni dei crediti riferite a cantieri mai avviati, in certi casi anche senza avvio di alcun procedimento edilizio. Si fa notare che la truffa non faceva riferimento a Superbonus, ma alla fruizione di Eco-Sismabonus su parti comuni condominiali ai sensi dell’art. 14 del D.L. 63/2013, comma 2-quater.1

SI ALLEGA LA SENTENZA

Corte di Cassazione Penale 42012-2022