Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili , Ordinanza n. 165 del 4 gennaio 2023
Con una recentissima ordinanza del 4 gennaio 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate su un tema di interesse e di sempre controversa applicabilità ed interpretazione, quale la prescrizione dell’illecito disciplinare nel caso in cui per gli stessi fatti sia in corso parallelamente un procedimento penale.
Secondo la Suprema Corte, agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, bisogna operare un distinguo tra il caso il cui il procedimento disciplinare sia originato da soli fatti punibili sotto il profilo deontologico dal caso in cui l’azione disciplinare sia originata da fattispecie che costituiscano anche reati e per le quali il procedimento penale sia stato già avviato.
Ribadendo un orientamento già consolidato (cfr. Cass. n.14985/2005; Cass. n. 10071/2011; Cass. n. 1609/2020), la Cassazione ritiene che nel primo caso, in cui l’azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici quali la violazione di doveri di probità e correttezza professionale, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo caso, invece, l’azione disciplinare si deve collegare alla sussistenza contestuale dei seguenti requisiti:
- pronunciamento del giudice penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso;
- pronunciamento del giudice penale che ha abbia come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione coincidente con il fatto che ha generato l’azione disciplinare.
Sempre secondo la Corte, in questo secondo caso l’azione disciplinare ha natura obbligatoria e può essere iniziata solo dopo averne verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Allegato: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili , Ordinanza n. 165 del 4 gennaio 2023