Dal 28 febbraio 2023 i notai sono di fatto parificati all’autorità giudiziaria sul potere di rilascio delle autorizzazioni di legge per la stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nei quali intervenga una persona destinataria di misure di protezione (vale a dire un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario dell’amministrazione di sostegno); oppure l’oggetto sia un bene ereditario.

In sostanza, per queste autorizzazioni ci si potrà avvalere di un notaio, in alternativa al tradizionale ricorso all’ autorità giudiziaria. Lo prescrivono l’articolo 21 del Dlgs 149/2022 e l’articolo 1, comma 380, della legge 197/2022.

Il legislatore ha infatti assegnato al magistero notarile un ruolo di grande delicatezza nella protezione dei soggetti incapaci e in tema di beni ereditari, con l’evidente finalità di rendere più celere il conseguimento delle autorizzazioni necessarie alla stipula dei relativi negozi.

Si allega lo studio del Consiglio del Notariato

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