La proposta di legge sull’equo compenso  dopo l’approvazione  della Camera, è stato approvato nella seduta del 14 marzo 2023 dalla commissione Giustizia al Senato. Le disposizioni contenute nel ddl si applicano agli iscritti agli ordini e collegi professionali nonché alle professioni non riconosciute di cui al comma 2 dell’art. 1, legge n. 4/2013.

 La proposta di legge considera il compenso di un professionista “equo” se è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti.

Per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, il compenso per essere equo dovrà essere conforme ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27:

  • dm 140/2012(decreto “parametri”) che introduce i parametri a cui i giudici devono attenersi per determinare i compensi in caso di controversie;
  • dm 17 giugno 2016(decreto “parametri-bis“) che fissa i parametri per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli appalti di servizi per architetti e ingegneri.

Saranno, quindi, nulle le pattuizioni che prevedano un compenso manifestamente sproporzionato rispetto all’opera prestata o al servizio reso, cioè inferiore ai parametri o alle tariffe fissati con decreti ministeriali.

Le regole sull’equo compenso si applicheranno alle prestazioni professionali rese in relazione alle attività professionali che:

  • hanno ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’art. 2230 c.c.;
  • trovano fondamento in convenzioni;
  • sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative;
  • imprese con più di 50 lavoratori o più di 10 milioni di euro di ricavi;
  • prestazioni rese dal professionista nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle società partecipate pubbliche.

Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo

Gli accordi in violazione della disciplina in materia di equo compenso determinano la nullità delle relative clausole, con conseguente conservazione delle altre parti del contratto.

Secondo il disegno di legge, sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, ossia non conformi ai parametri.

Non varranno, dunque, le pattuizioni che prevedono:

  • un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali.
  • il divieto per  il professionista di pretendere accontinel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese;
  • al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  • al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
  • anticipazione delle spese a carico del professionista;
  • altro

Nel caso in cui il giudice accerti il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge, è tenuto a rideterminare il compenso dovuto al professionista e a condannare il cliente al pagamento della differenza tra l’equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista.

I Consigli nazionali degli ordini o collegiali professionali sono legittimati ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso; così come adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti.

Il ddl rappresenta che il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche in riferimento a tutte le spese sostenute e documentate, se:

  • rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

Viene, inoltre, istituito l’osservatorio nazionale sull’equo compenso al fine di vigilare sull’osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

Le sanzioni disciplinari a carico dei professionisti che non pattuiscono un compenso equo

In base al ddl, i professionisti che pattuiscono un compenso non equo potranno essere sanzionati dagli Ordini e Collegi professionali con l’adozione di specifiche norme deontologiche a riguardo.

Pertanto le sanzioni colpirebbero solo i professionisti dotati di un Codice deontologico, creando una disparità di trattamento fra professioni deontologicamente disciplinate e quelle non disciplinate.

Tuttavia, dando parere positivo all’ordine del giorno, il Governo si è impegnato a valutare se eliminare dalla normativa sull’equo compenso le sanzioni a carico dei professionisti.

ALLEGATO IL TESTO DEL SENATO

DDL Equo compenso