“Chiarimenti applicativi del beneficio fiscale del sisma bonus a talune fattispecie di interventi edilizi”.

Questo l’oggetto di una interrogazione alla quale ha risposto l’8 marzo scorso, in commissione Finanze della Camera, la Sottosegretaria di Stato per l’Economia e le finanze, Sandra Savino.

Nell’interrogazione gli Onorevoli interroganti richiamano il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 il quale prevedeva che, ai fini della fruizione del cosiddetto Sisma bonus nell’ambito degli interventi per la riduzione del rischio sismico, il progetto contenente l’asseverazione indicante la classe di rischio dell’edificio precedente all’intervento e quella conseguibile a seguito dell’intervento dovesse essere allegato alla segnalazione certificata di inizio attività da presentare allo sportello unico competente per i successivi adempimenti.

Successivamente il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 gennaio 2020, n. 24, ha stabilito, ai fini dell’accesso alla finizione del cosiddetto Sisma bonus, che l’allegato B del decreto, contenente il modello di asseverazione, debba essere accluso alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire al momento della presentazione allo sportello, «tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori».

Gli Interroganti fanno, presente come l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 abbia sul punto chiarito che un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso al Sisma bonus.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere: «se non sì ritenga opportuno, al fine di non ingenerare disparità di trattamento derivanti dalle modifiche normative incorse, emanare disposizioni interpretative volte a consentire che per le istanze di accesso al beneficio del sisma bonus presentate tra il 2017 e il gennaio 2020, sia considerata contestuale la trasmissione dell’allegato B) del decreto del Ministro delle infrastrutture 9 gennaio 2020, n. 24, anche nei casi in cui sia stata presentata successivamente all’istanza di richiesta di permesso di costruire, ma comunque entro l’inizio dei lavori».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Sottosegretaria al Mef Savino fa presente quanto segue.

L’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017, dopo le modifiche apportate dal decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24, prevede, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, che «il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2 (rilasciata dal progettista degli interventi strutturali, secondo le linee guida allegate al D.M., e riguardante la classe di rischio dell’edificio precedente all’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato, ndr), devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del … decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori».

Prima delle modifiche apportate dal già citato decreto ministeriale n. 24 del 2020, la disposizione prevedeva invece che, per l’accesso alle detrazioni, si rendesse necessario che la suddetta asseverazione fosse allegata alla segnalazione certificata di inizio attività, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti. In vigenza di tale disposizione, un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alla disposizione medesima, non consentiva l’accesso alla detrazione di cui all’articolo 16, commi 1-bis e seguenti, del decreto-legge n. 63 del 2013 (cosiddetto Sisma bonus).

Tale indicazione è contenuta nella circolare dell’Agenzia delle entrate 8 luglio 2020, n. 19/E, e nella successiva circolare 25 giugno 2021, n. 7/E.

Tuttavia, in tale ultima circolare, tenuto conto delle modifiche normative intervenute ad opera del decreto ministeriale n. 24 del 2020, è stato precisato che le agevolazioni spettano a condizione che l’asseverazione sia presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori, ma solo con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, data di entrata in vigore della modifica normativa in questione, e ciò in considerazione dell’assenza di una specifica e diversa efficacia temporale della modifica stessa.

 Tale precisazione è stata ribadita, da ultimo, con la circolare 25 luglio 2022, n. 28/E.

Sulla questione, peraltro, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel pronunciarsi in merito ad altro atto di sindacato ispettivo di analogo contenuto (3-00200), ha rilevato che, con le modifiche introdotte dal decreto ministeriale n. 24 del 2020 all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 58 del 2017, il legislatore ha ritenuto di non introdurre alcun carattere di retroattività alla norma de qua e, pertanto, l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate è da ritenersi formalmente e sostanzialmente corretta.