In applicazione dell’allegato IV, nota 3, della direttiva 2012/27/UE, entro il 25 dicembre 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione europea è tenuta a rivedere il coefficiente di base sulla base dei dati osservati. La Commissione ha condotto uno studio sulla revisione del fattore di energia primaria (PEF) per tener conto dei progressi tecnologici e della crescente quota di fonti rinnovabili nel settore della generazione di energia elettrica dopo il 2018.
Lo studio avalla la metodologia di cui al considerando 40 della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella quale per il calcolo dell’energia elettrica e termica generata da combustibili nucleari si utilizza il metodo basato sul «contenuto di energia fisica», per quella generata da combustibili fossili e biomassa il metodo basato sull’«efficienza di conversione tecnica» e per l’energia da fonti rinnovabili non combustibili si applica il metodo equivalente diretto basato sull’«energia primaria totale».
Lo studio riconosce la necessità di utilizzare un PEF che riesca a tener conto dell’impatto dell’efficienza energetica in futuro. La revisione del coefficiente di base segue la metodologia del considerando 40 della direttiva (UE) 2018/2002 e, sulla base dei dati osservati, seleziona come coefficiente di base il valore medio del PEF per il 2024 e il 2025.
Pertanto, con il regolamento delegato (UE) 2023/807 – che entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE – è modificato l’allegato IV della direttiva 2012/27/UE.
Nell’allegato IV della direttiva 2012/27/UE la nota 3 è sostituita dalla seguente:
«(3) Applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia «bottom-up» basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri applicano un coefficiente definito con un metodo trasparente sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, al fine di garantire un calcolo preciso dei risparmi concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili, nonché basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh gli Stati membri possono applicare un coefficiente di base di 1,9 ovvero utilizzare il proprio potere discrezionale per definire un coefficiente diverso purché possano fornire una motivazione. A tale riguardo, gli Stati membri tengono conto dei mix energetici inclusi nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima da notificare alla Commissione a norma del regolamento (UE) 2018/1999. Entro il 25 dicembre 2022 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione rivede il coefficiente di base sulla base dei dati osservati. Tale revisione è effettuata tenendo conto dei suoi effetti su altre normative dell’Unione quali la direttiva 2009/125/CE e il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).»