Dossier-riepilogativo-ANCE-aprile-2023

Le novità introdotte dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11

La legge 38/2023, di conversione del D.L. 11/2023(c.d. Decreto “blocca cessioni”), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.85 dell’11 aprile 2023 ed è in vigore dal 12 aprile. Nel Dossier riepilogativo dell’ANCE (Aprile 2023) sono illustrate le principali novità contenute nella legge 38/2023.

UNIFAMILIARI E SUPERBONUS – PROROGA DEL TERMINE PER INTERVENTI AVVIATI NEL 2022 Proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 della possibilità di fruire del Superbonus al 110% per interventi agevolati su unifamiliari e unità indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, sempre a condizione che, al 30 settembre 2022, sia stato realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo

VARIANTI LAVORI PARTI COMUNI IN CONDOMINO L’articolo 2-bis, introdotto in sede referente, contiene una disposizione di interpretazione autentica – perciò con efficacia retroattiva – che consente di usufruire del Superbonus 110% per il 2023 e dell’opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla Cilas o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire. Se il titolo abilitativo originario è stato presentato o richiesto entro il 16 febbraio 2023, lo stesso trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale: in tal caso occorre una delibera di approvazione da parte dell’assemblea di condominio.

REMISSIONE IN BONIS È possibile utilizzare la “remissione in bonis” per la trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per la cessione alle banche del credito relativo a spese sostenute nel 2022 e a rate residue non fruite di detrazioni relative a spese 2020 e 2021, anche se l’accordo di cessione non è ancora concluso al 31 marzo 2023. Con l’attuale disposizione, quindi, per le spese 2022 e le rate residue di detrazione riferite alle spese 2020 e 2021, nelle fattispecie previste dalla norma, la comunicazione potrà essere legittimamente effettuata entro il 30 novembre 2023 (prima scadenza utile), con il pagamento della sanzione di 250 euro.

RIPARTIZIONE DECENNALE DELLA DETRAZIONE Al fine di favorire l’utilizzazione dei crediti fiscali derivanti da spese sostenute nel 2022, la legge di conversione 38/2023 riconosce solo ai fini del Superbonus, la possibilità di rateizzazione in 10 quote annuali (anziché in 4) della detrazione d’imposta fruita in dichiarazione dei redditi. L’opzione è irrevocabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023 (da presentare nel 2024), a condizione che la detrazione non venga indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al 2022 (da presentare nel 2023 – art.2, co.3-sexies, del D.L. 11/2023).

RIPARTIZIONE DECENNALE DEL CREDITO D’IMPOSTA Ai fini del Superbonus, del Bonus barriere architettoniche al 75% e del Sismabonus (compreso, il “Sismabonus acquisti”) è stata prevista la facoltà di ripartire in 10 anni (anziché in 4/5 anni) i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di soni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati.

CREDITI SUPERBONUS E BTP In fase di conversione in legge del D.L. 11/2023 è stata introdotta una disposizione che, per i crediti d’imposta da Superbonus, relativi a spese sostenute nel 2022, riconosce per le banche cessionarie, che abbiano esaurito la propria capienza fiscale, la possibilità di convertire i medesimi crediti d’imposta in buoni poliennali del tesoro – BTP, con scadenza non inferiore a 10 anni