In caso di accertamento analitico-induttivo, l’Agenzia delle Entrate deve considerare, anche la possibilità che i compensi siano stati incassati negli anni precedenti o successivi a quello del controllo. Lo sottolinea la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11339/2023. In sede di accertamento analitico-induttivo nei confronti di un geometra, che tassa il reddito per cassa, l’Ufficio deve valutare il fatto che i compensi sono stati incassati in anni antecedenti o successivi a quello sottoposto a controllo.

Il fatto oggetto di intervento da parte della Corte di Cassazione, trae origine da un avviso di accertamento, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, emesso nei confronti di un geometra, nei confronti del quale, attraverso informazioni assunte presso l’ufficio del Territorio, nonché presso il Comune, era emerso che aveva svolto, nell’anno 2008, un significativo numero di prestazioni professionali per pratiche catastali ed edilizie, incompatibili con l’esiguo reddito dichiarato, sicché poteva ritenersi che dette prestazioni non fossero state in parte fatturate, o che comunque erano state sottofatturate.

I giudici del riesame hanno osservato, in particolare, che in tema di accertamento analitico-induttivo, l’Amministrazione può provare i fatti anche ricorrendo a presunzioni semplici, spettando al contribuente la prova contraria.

Nel caso di specie sussistevano una serie di indici concordanti ed univoci deponenti per una maggiore capacità contributiva del professionista rispetto a quanto dichiarato, quali in primo luogo il numero di pratiche a lui attribuibili, la mancata fatturazione in toto delle prestazioni catastali, nonché la sotto fatturazione rispetto ai valori medi di tariffa professionale.

Elementi che non erano stati adeguatamente valutati dai giudici di primo grado. Da qui il ricorso in cassazione del contribuente.

Nello specifico, oggetto dell’attività di geometra è la progettazione, la direzione, l’assistenza e la contabilità dei lavori di costruzione edile. Gli incarichi professionali tipici di questa categoria sono, pertanto: progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, collaudi, perizie e stime, rilievi topografici, attività catastali, redazioni di tabelle millesimali, consulenze tecniche e d’ufficio, attività contenziosa, amministrazione di beni e compilazione di dichiarazioni di successione.

Il settore presenta diverse implicazioni fiscali, la cui lettura è demandata ai verificatori in sede di controllo, volto a ricostruire in maniera credibile o verosimile i compensi non fatturati, legati, in particolar modo, ai privati, tutti soggetti che non necessitano di fatture, pur se in certe ipotesi il legislatore ha cercato di costruire un contrasto di interessi.

Le relazioni tecniche, gli elaborati, i progetti e i calcoli metrici sono tutti elementi documentali, da cui può rinvenirsi la prova delle prestazioni effettuate e non fatturate, ovvero sottofatturate.

Nel caso di specie, le ricerche effettuate presso gli stessi Uffici ed amministrazioni pubbliche frequentate dal geometra – che conservano traccia delle prestazioni professionali rese – permettono l’individuazione di prestazioni non fatturate, valorizzate sulla scorta di quanto pattuito per prestazioni professionali similari.

Deve restare fermo il principio secondo cui la determinazione del reddito degli esercenti arti

LA CONTABILITA_GEOMETRA_PER_CASSA