Nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 è stato pubblicato il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro) che stabilisce alcune importanti modifiche alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Le modifiche riguardano interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.
In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche:
MEDICO COMPETENTE
- Obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi. Viene quindi introdotto un nuovo “doppio” obbligo al medico competente:
- Ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera e)
- Tenere conto della cartella sanitaria ricevuta dal precedente datore di lavoro ai fini del giudizio di idoneità (regolato all’art. 41 comm2 lettera a).
- Inoltre, con la lettera n-bis si richiede al medico di indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.
LAVORATORI AUTONOMI
L’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri: questi sono chiamati al rispetto delle norme del Titolo IV (CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI): ricordando che le Opere provvisionali sono regolate all’Articolo 112 – Idoneità delle opere provvisionali.
FORMAZIONE E ATTREZZATURE
- Particolare attenzione sui contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione), il monitoraggio e l’efficacia del nuovo Accordo (o Accordi) di formazione, sulle attività formative ed il suo rispetto da parte degli enti formatori e dei discenti.
- Vi è dunque l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza: ricordiamo che il comma 4 dell’articolo 71 prevede tale obbligo per i lavoratori incaricati all’uso di tali attrezzature, con Il nuovo comma 4-bis viene imposto il medesimo obbligo di formazione e addestramento specifico al datore di lavoro che utilizza egli stesso le attrezzature.
- Per quanto riguarda il noleggio e la concessione di attrezzature la dichiarazione obbligatoria da effettuare non è più solo a carico del datore di lavoro ma anche del semplice soggetto che prenda a noleggio; quest’ultimo deve sempre attestare l’avvenuta formazione e l’addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.
- ASL e INAIL non potranno più avvalersi dei soggetti pubblici e privati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (regolate al comma 11 del medesimo art.71)