Con la risposta ad interpello 24.04.2023 n. 65335, il Ministero dell’Ambiente ha dato riscontro ad un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 10 del D.L. 50/2022, con particolare riferimento al riparto di competenza per il rilascio della VIA per la realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica e fotovoltaica e al calcolo della soglia di potenza dell’impianto.
Detto decreto legge ha infatti modificato l’allegato II, Parte II, D.Lgs. 152/2006 e ha stabilito che per calcolare se è stata raggiunta la potenza di 30 MW (per l’eolico) o 10 MW (per il fotovoltaico) ai fini di assoggettamento a Via statale, si dovrà considerare solo la potenza indicata nel progetto senza includere quella di impianti e/o progetti situati in aree contigue o col medesimo centro di interesse, ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una Via o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.
Il Ministero ha precisato che per calcolare la potenza di detti impianti ai fini del loro assoggettamento a Via statale si applicano solo le regole del D.Lgs. 152/2006, risultando irrilevanti eventuali contrasti normativi con il D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida autorizzazione impianti a fonti rinnovabili).
Il Codice dell’ambiente prevede, infatti, un regime di favore tassativo e, conseguenza, andranno vanno esclusi sistemi di calcolo alternativi per la potenza di detti impianti ai fini di assoggettabilità a Via.
È stato altresì precisato che la modifica normativa apportata dal D.L. 50/2022 all’allegato II, Parte II, D.Lgs. 152/2006 vada applicata anche ai progetti ricadenti nella competenza regionale ex allegato IV, Parte II, D.Lgs. 152/2006, in un’ottica di coordinamento tra le discipline.