In materia di garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sul compratore l’onere della prova in ordine alla tempestività della denuncia dei vizi della cosa, e l’accertamento del giudice di merito circa tale tempestività è incensurabile in sede di legittimità, sempre che la motivazione su questo punto non sia inficiata dai difetti previsti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.

In caso di tardività della denuncia rispetto alla consegna del bene, eccepita dal venditore, spetta all’acquirente l’onere della prova di aver denunciato i vizi entro il termine previsto dall’art. 1495 c.c. Tali termini si riferiscono alle azioni che spettano al compratore per vizi o mancanza di qualità della cosa pattuita, e quindi anche per il risarcimento dei danni.

Questi principi sono stati rimarcati con l’ordinanza 12337, pubblicata il 9 maggio 2023, con la quale la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa al soggetto sul quale incombe l’onere di fornire la prova di aver provveduto a denunciare tempestivamente la presenza di vizi della cosa comprata nel caso in cui il venditore ne eccepisca la tardività.

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