La Risposta n. 348/2023 dell’Agenzia delle Entrate affronta il caso di un contribuente che ha utilizzato erroneamente il Superbonus, compensando un credito d’imposta derivante da sconti in fattura con l’errata indicazione del codice fiscale del condominio beneficiario dei lavori agevolabili. Successivamente, l’Agenzia ha annullato l’istanza di opzione esercitata a causa dell’errore nelle fatture e nella comunicazione alla stessa Agenzia. L’Istante ha quindi proceduto all’annullamento delle comunicazioni e al riversamento del credito utilizzato tramite ravvedimento operoso.
L’Istante chiede all’Agenzia delle Entrate se il credito da riversare rientri nella definizione di “credito non spettante” o “credito inesistente”, in quanto ciò influisce sull’entità delle sanzioni applicabili.
L’Agenzia delle Entrate risponde che, secondo quanto stabilito dall’articolo 13 del D.lgs. 471/1997, nel caso di utilizzo di un credito d’imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, si applica una sanzione pari al 30% del credito utilizzato. Nel caso di utilizzo di crediti inesistenti, la sanzione può variare dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.
L’Agenzia sottolinea che per considerare un credito inesistente devono ricorrere entrambi i requisiti seguenti: deve mancare il presupposto costitutivo e l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali. Se manca uno dei due requisiti, il credito deve ritenersi non spettante.
Nel caso analizzato, l’errata indicazione del codice fiscale rappresenta un errore sostanziale che ha reso necessaria la rettifica dell’operazione ab origine e il riversamento del credito utilizzato erroneamente. Quindi, il credito può dirsi “reale”, anche se “non spettante” al momento della compensazione. La sanzione applicabile è quella prevista per l’utilizzo di un credito d’imposta esistente in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate precisa che la sanzione può essere oggetto di ravvedimento e può essere sanata entro il 30 settembre 2023, anche mediante il “ravvedimento speciale”, nei termini e con le modalità previste dalla Legge di Bilancio 2023.