Le distanze legali dei fabbricati possono variare a seconda delle norme urbanistiche del luogo. Con la sentenza n. 6438 del 03.07.2023 il Consiglio di Stato offre alcuni chiarimenti in merito alla valutazione dell’interesse al ricorso in tema di violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni.

Con la sentenza n. 6438 del 03.07.2023 il Consiglio di Stato ha  stabilito che per poter avanzare un ricorso in caso di violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni, non è sufficiente solo la violazione delle distanze legale con l’immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche la violazione delle distanze con una terza costruzione può essere rilevante. Questo è valido quando la violazione porterebbe all’annullamento del titolo edilizio e avrebbe un effetto di ripristino concreto e utile per il ricorrente, non solo emulativo.

In particolare, osserva il Consiglio si Stato, che “non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante con quello del ricorrente, ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante ai fini dell’accertamento dell’interesse al ricorso, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo”.

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