E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell’11 agosto 2023 il decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109 recante il “nuovo regolamento per l’iscrizione all’Albo dei consulenti d’ufficio dei tribunali e relativi requisiti, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale.”
Il decreto, in vigore dal 26 agosto 2023, è composto da 12 articoli e 2 corposi allegati che individuano le categorie dell’albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria (Allegato A in via generale e Allegato B, limitatamente alla categoria medico-chirurgica). Le domande dovranno essere formulate dal 1° Settembre 2023.
Per le Categorie del settore tecnico – edilizio, l’inserimento può avvenire in diverse aree, che vanno analizzate specificatamente ed individualmente da ogni iscritto all’Albo secondo la specifica formazione e i relativi settori di specializzazione. Nell’Allegato “A” del decreto si rilevano Categorie che vanno dall’Edilizia, alla Topografia, all’Ambiente ecc. Chiaramente ciascun professionista può fare richiesta di poter essere inserito in più aree.
Requisiti e domanda di iscrizione
L’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici è ammessa per coloro che possano vantare i requisiti di cui all’art.4 e la domanda deve rispondere a quanto indicato dall’art 5 del decreto.
Tra i requisiti richiesti è stabilito che i tecnici:
- siano iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
- siano in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- siano di condotta morale specchiata;
- siano dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- abbiano residenza anagrafica o domicilio professionale (articolo 16, legge 21 dicembre 1999, n. 526) nel circondario del tribunale.
Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno secondo le modalità fissate dall’articolo 5 del decreto n.109 del 2023
Sospensione e cancellazione volontaria
Il consulente può chiedere:
- la sospensione dall’albo per un periodo non superiore a 9 mesi. Si possono formulare molteplici richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a 18 mesi nell’arco di un quadriennio.
Regime transitorio
Coloro che al 26 agosto 2023 (data di entrata in vigore del decreto) sono già iscritti all’albo mantengono l’iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando alla domanda una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni richieste dal decreto n. 109 del 2023.
- In sede di revisione dell’albo, il venir meno dei requisiti per l’iscrizione è valutato alla luce della disciplina anteriormente vigente, ferma restando la necessità di soddisfare i nuovi requisiti di mantenimento dell’iscrizione.
- Coloro che hanno invece già presentato domanda di iscrizione all’albo prima dell’entrata in vigore del presente decreto ma non sono ancora stati iscritti sono tenuti a integrare le indicazioni fornite secondo le disposizioni del decreto n. 109 del 2023.
Le modalità per la formazione, la tenuta e l’aggiornamento degli Albi e dell’Elenco, in via rigorosamente informatica, saranno definite entro sei mesi dall’entrata in vigore del Regolamento.
SI ALLEGA L’OPUSCOLO ESPLICATIVO CON IL DECRETO