La nuova direttiva dell’Unione europea sull’efficienza energetica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 20 settembre 2023, entrerà in vigore il 10 ottobre 2023 (allegata alla presente) e stabilisce gli obiettivi di riduzione del consumo energetico per gli Stati membri. Secondo la direttiva, gli Stati membri dovranno garantire una riduzione del consumo di energia finale del 11,7% entro il 2030 rispetto alle previsioni di consumo energetico del 2020. Finora la direttiva dell’UE sull’efficienza energetica ha contribuito a un risparmio energetico pari a quasi un terzo rispetto alle previsioni dei consumi per il 2030 elaborate nel 2007. Alla luce dell’impegno a ridurre di almeno il 55% le emissioni di gas serra entro il 2030, l’UE vuole tuttavia diventare molto più efficiente sotto il profilo energetico.
Tra le numerose indicazioni nella direttiva si evidenzia tra l’altro che:
- l’edilizia è tra i settori (insieme ai trasporti e l’industria) che più consumano energia e rilasciano emissioni e gli edifici sono fondamentali per conseguire l’obiettivo dell’Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050;
- gli edifici sono responsabili di circa il 40 % del consumo energetico totale dell’Unione e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall’energia;
e che già con la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 intitolata «Un’ondata di ristrutturazioni per l’Europa» era stata affrontata la duplice sfida dell’efficienza energetica e delle risorse e dell’accessibilità economica nel settore dell’edilizia con l’intento di raddoppiare il tasso di ristrutturazione, con priorità sugli edifici dalle prestazioni peggiori, sulla povertà energetica e sugli edifici pubblici, che rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare da riqualificare.
La direttiva invita gli Stati membri a stabilire un tasso di ristrutturazione più alto, se economicamente efficace nell’ambito della ristrutturazione del loro parco immobiliare in conformità delle rispettive strategie di ristrutturazione a lungo termine o dei programmi nazionali di ristrutturazione. Tale tasso di ristrutturazione dovrebbe far salvi gli obblighi relativi agli edifici a energia quasi zero di cui alla direttiva 2010/31/UE. Gli Stati membri dovrebbero poter applicare requisiti meno stringenti ad alcuni edifici, ad esempio quelli di particolare valore architettonico o storico.
L’obbligo di ristrutturare gli edifici degli enti pubblici previsto dalla presente direttiva integra quello della direttiva 2010/31/UE, che impone agli Stati membri di garantire che la prestazione energetica degli edifici destinati a subire ristrutturazioni di grande portata sia migliorata al fine di soddisfare i requisiti relativi agli edifici a energia quasi zero.
Le misure politiche che sono incentrate sulla ristrutturazione edilizia possono comprendere misure quali
- la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili
- il miglioramento dell’involucro edilizio.
Tali misure dovrebbero essere limitate alle tecnologie che consentono di realizzare i risparmi energetici imposti dai regolamenti nazionali degli Stati membri in materia di edilizia.
È comunque opportuno che gli Stati membri promuovano l’ammodernamento dei sistemi di riscaldamento nell’ambito delle ristrutturazioni profonde, in linea con l’obiettivo a lungo termine della neutralità in carbonio, segnatamente ridurre la domanda di riscaldamento e sfruttare una fonte di energia senza emissioni di carbonio per soddisfare la domanda di riscaldamento residua.
Nel contabilizzare i risparmi necessari per raggiungere una quota dell’obbligo di risparmio energetico tra le persone in condizioni di povertà energetica, gli Stati membri possono tenere conto delle loro condizioni climatiche.
Tra i settori potenziali di finanziamento si annoverano misure di efficienza energetica negli edifici pubblici e negli alloggi sociali e la fornitura di nuove competenze attraverso lo sviluppo di formazioni, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze dei professionisti, segnatamente nei lavori relativi alla ristrutturazione edilizia, per favorire l’occupazione nel settore dell’efficienza energetica.
Al fine di tutelare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, gli Stati membri incoraggiano le parti obbligate a intraprendere azioni quali la ristrutturazione edilizia, anche degli alloggi sociali, la sostituzione di apparecchiature, il sostegno e gli incentivi finanziari a favore di misure di miglioramento dell’efficienza energetica in conformità dei regimi nazionali di finanziamento e di sostegno, o gli audit energetici.
Gli Stati membri garantiscono l’ammissibilità delle misure per le singole unità situate in condomini.
Si trasmette la Direttiva