L’ultimazione dei lavori non ha alcuna rilevanza probatoria nel determinare se il fabbricato realizzato coincida o meno con quello rappresentato nel progetto approvato. Per stabilire tale coincidenza, è necessario fare riferimento alla documentazione appositamente redatta durante la fase di progettazione, come il progetto architettonico e i relativi elaborati tecnici. L’ultimazione dei lavori può essere importante per verificare se la costruzione è stata realizzata a regola d’arte e rispettando le normative vigenti, ma non costituisce una prova in sé per la coincidenza con il progetto approvato.
Nel caso di specie, il giudice di merito aveva respinto le argomentazioni della ricorrente, ritenendo che le difformità riscontrate dal Comune comportassero una radicale alterazione dell’originario progetto e che quindi la demolizione dell’intero fabbricato fosse la misura proporzionata e adeguata da adottare.
Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 7644/2023, richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai sensi degli artt. 31 e 32, D.P.R. 380/2001, si verificano le difformità totali del manufatto o le variazioni essenziali, se le opere edilizie hanno portato alla realizzazione di un’opera diversa da quella munita del titolo autorizzativo , mentre si configura la difformità parziale quando le modificazioni apportate all’opera non influenzano in modo significativo gli elementi essenziali della costruzione. In altre parole, queste modifiche non causano divergenze qualitative o quantitative che potrebbero compromettere la stabilità o l’integrità dell’opera.
Inoltre, il CdS ha ribadito il proprio orientamento secondo cui l’art.34 del D.P.R. 380/2001è applicabile solo a quegli abusi edilizi che rientrano nella categoria della parziale difformità dal titolo abilitativo e che sono meno gravi. Ciò significa che per abusi edilizi più gravi, o che riguardano una totale difformità dal titolo abilitativo, non si può applicare la sanzione pecuniaria in sostituzione a quella demolitoria.
SI ALLEGA L’OPUSCOLO ESPLICATIVO CON LA SENTENZA