L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza (art. 22, comma 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni).
Con la recente sentenza n. 8382 del 18 settembre 2023, il Consiglio di Stato ha chiarito il rapporto tra accesso agli atti cosiddetto difensivo e le esigenze di segretezza dei segreti tecnici e commerciali contenuti nell’offerta di un operatore economico partecipante ad una procedura di gara.