Nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024 è stato pubblicato il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 inerente disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

L’art. 2 del decreto stabilisce che le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario da Covid-19 possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale stabilito dall’articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

E’ richiesto, a tal fine, il rispetto degli strumenti urbanistici e delle altre normative di settore, anche in materia di sicurezza antincendio.

Il riferimento è all’art. 4 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che stabilisce che, per gli aspetti antincendio, le opere di realizzazione di nuovi reparti di terapia intensiva o di serbatoi di ossigeno, necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e all’assistenza sanitaria, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni procedurali del D.P.R. 151/2011. Pertanto le opere, realizzate nel periodo di emergenza sanitaria, possono rimanere in esercizio a condizione che sia prodotta al Comando la documentazione per l’adeguamento antincendio, nel rispetto degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 151/2011.

Si allega l’estratto della Gazzetta Ufficiale

Strutture amovibili