L’amministratore di condominio, anche se è un geometra, non è obbligato a controllare il progetto e l’esecuzione delle opere appaltate dal condominio, a meno che non abbia ricevuto incarichi specifici in tal senso. Il suo ruolo principale è quello di gestire la manutenzione ordinaria dei beni comuni e assicurare che i servizi comuni siano utilizzati correttamente. La manutenzione straordinaria, invece, deve essere deliberata dall’assemblea condominiale, ma in caso di urgenza ex art. 1135 c.c., comma 2) può ordinare i lavori di manutenzione straordinaria ma deve riferire nella prima assemblea). Tuttavia, se l’amministratore è anche un tecnico con le competenze necessarie, potrebbe essere ritenuto parzialmente responsabile per eventuali errori progettuali o di esecuzione.
Qualora alcuni lavori condominiali non risultino eseguiti a regola d’arte è possibile addossare anche una minima responsabilità all’amministratore se tale professionista è anche un tecnico (geometra) con le competenze necessarie per valutare gli errori progettuali o di esecuzione? Una risposta alla domanda è contenuta nella motivazione di una recente sentenza del Tribunale di Torino (sentenza n. 2375 del 19 aprile 2024).