Il cittadino che desidera beneficiare delle agevolazioni fiscali nel settore dell’edilizia è obbligato a inviare una comunicazione all’Enea, contenente tutte le informazioni relative agli interventi agevolati per migliorare l’efficienza energetica e risparmiare energia. Questo adempimento è previsto dalla legge 296/2006 e dal D.P.R. 917/86 e consente all’Enea di monitorare e verificare gli interventi effettuati.

Recentemente, il D.L. 39/2024 ha ampliato ulteriormente le informazioni da trasmettere all’ENEA riguardanti le spese fiscali agevolabili; inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato più volte l’importanza di rispettare i termini e le scadenze per non perdere i vantaggi fiscali nel caso in cui la comunicazione sia omessa o tardiva.

Con l’ordinanza 19309 del 12 luglio 2024, la Corte di Cassazione (Sez. 5 Civile) ha ribadito che la detrazione Ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici non va persa nel caso in cui la comunicazione all’ENEA sia inviata in ritardo. Anche con l’ordinanza 7657/2024 la Cassazione,  ha accolto il ricorso del contribuente ,  ribadendo il principio di diritto secondo il quale: nell’ambito dei benefici fiscali per le spese di miglioramento energetico degli edifici, il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori per la comunicazione all’ENEA, come previsto dal Decreto Ministeriale del 19/02/2007, non comporta la decadenza dal diritto alla detrazione.

Dopo la sentenza favorevole al contribuente 7657/24, con l’ordinanza 15178/2024 la Cassazione ha invece riconosciuto l’importanza dell’invio all’ENEA per la validità della detrazione. Secondo l’ordinanza 15178/2024, depositata il 30 maggio 2024, l’invio può essere considerato “obbligatorio” grazie a “un ragionevole equilibrio tra la libertà di iniziativa economica privata, la protezione dell’ambiente e la salvaguardia delle entrate fiscali dello Stato”.

Si allega l’opuscolo esplicativo

OPUSCOLO ESPLICATIVO