Informiamo che il 23 settembre 2024 l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha emanato la circolare n.4 recante le prime indicazioni per la richiesta della patente a crediti per l’edilizia.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei e mobili (così come definiti nel D.Lgs 81/08).
Per espressa previsione normativa sono esclusi dall’obbligo della patente i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).
Requisiti che le imprese (azienda che hanno almeno un lavoratore dipendente (o equiparabile) devono avere per il rilascio sono:
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Per i lavoratori autonomi, cioè aziende senza lavoratori dipendenti (o equiparabili), devono possedere e autocertificare solo i punti: a), b), c) e)
RILASCIO DIGITALE DELLA PATENTE A CREDITI
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso SPID personale o CIE: per la richiesta digitale della patente a crediti per l’edilizia clicca qui
L’eventuale invio dell’ autocertificazione/dichiarazione sostitutiva alla richiesta digitale dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
INL-Circolare-n.-4_2024-patente-a-crediti_signed-1
AUTOCERTIFICAZIONEDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI
Circolare CNGeGL prot 9793 – La patente in edilizia è operativa