L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito nuovi chiarimenti sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nei cantieri edili temporanei e mobili (c.d. “patente a crediti”), previsto dall’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024, convertito con legge n. 56/2024, che ha sostituito integralmente l’art 27 del d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).

Le Faq sono allegate alla presente.

Ricordiamo che dal 1° ottobre 2024 sussiste l’obbligo per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili, di possesso della patente rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite richiesta sul portale dedicato.

Sono esclusi dall’obbligo di patente:

  • i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (a titolo esemplificativo: ingegneri, architetti, geometri ecc.);
  • le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023);
  • le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE in possesso di un documento equivalente e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana.
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