Ecobonus: nel 2025 al 50% solo per le prime case

L’Ecobonus, in scadenza al 31 dicembre 2024 sarà in versione ridotta. Per interventi di riqualificazione energetica sulla prima casa al 50% nel 2025 e al 36% nel 2026 e 2027, altrimenti 36% nel 2025 e 30% nel 2026 e 2027.

La detrazione ex art.14 del DL 63/2013 spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al 50 per cento delle spese per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Bonus Ristrutturazioni: 50% nel 2025 per le prime case, poi décalage

La  Manovra concede qualcosa in più alle prime case, riportando per l’anno 2025 (detrazione sulle spese sostenute) l’aliquota del Bonus Ristrutturazioni al 50% con massimale di 96 mila euro, quindi di fatto come è attualmente.

Ma attenzione: la detrazione ‘base’ è pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, che si innalza al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso i lavori di ristrutturazione, appunto, riguardino le abitazioni principali.

Sismabonus: 50% per le prime case nel 2025

Il Sismabonus come lo conosciamo (cioè al 70, 80 e 85% se ‘mixato’ all’Ecobonus) non esisterà più, ma comunque sia, per le spese realizzate per interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici, ci sarà la possibilità di beneficiare del 50% di agevolazione per l’anno 2025 se gli interventi saranno realizzati sulle abitazioni principali.

Il ‘refrain’ è lo stesso già visto per Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni: la detrazione ‘base’ è pari al 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, che si innalza al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso i lavori di ristrutturazione, appunto, riguardino le prime case.

Di fatto, il Sismabonus scompare tornando ‘dentro’ al Bonus Ristrutturazioni.

Superbonus condomini: la data limite del 15 ottobre

Sappiamo già che ciò che resta del Superbonus è la detrazione al 65%, nel 2025 (ultimo anno di ‘décalage’) per i lavori su condomini, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari effettuati da persone fisiche o su edifici di enti del terzo settore, come le ONLUS.

La Manovra restringe il campo: la detrazione spetterà infatti solamente per gli interventi per i quali, al 15 ottobre 2024, risulti:

  • a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Tradotto: per come è scritta oggi, e se verrà confermata, gli interventi iniziati dopo il 15 ottobre 2024 non potranno beneficiare del Superbonus al 65%.

Superbonus 2023: rateizzazione in 10 anni

Infine, il DDL Bilancio prevede la possibilità di ripartire le spese sostenute in tutto il 2023 relativamente agli interventi ‘passibili’ di Superbonus in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023.

L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.

LEGGE DI BILANCIO