Interpello ambientale fotovoltaico per criteri interpretativi delle disposizioni di cui alla lettera c) quarter del comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021 in relazione alla lettera C) ter del medesimo comma.
Nel riscontro all’interpello ambientale proposto dalla Città di Enna, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde al quesito relativo alla corretta interpretazione per l’individuazione delle aree idonee di cui al comma 8 dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, nelle more dell’emanazione dei decreti di cui al c. 1 del medesimo articolo.
Il Ministero ricorda il recente intervento normativo del D.L. n. 63 del 15/05/2024, con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 20 e precisa che al fuori dei casi contemplati da tale nuovo comma, laddove un impianto fotovoltaico ricada in zona agricola, nelle more dell’individuazione delle aree idonee (c. 1 dell’art. 20), possono considerarsi idonee le aree ricadenti nelle casistiche di cui alle lettere a), b), c) , c bis) e c ter) in assenza di vincoli ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed esclusivamente per gli impianti fotovoltaici , anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano.
Sono inoltre idonee (fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), tutte le aree indicate nella lettera c) quarter con entrambi i requisiti:
-NON essere ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela (D.Lgs. 42/04);
-NON ricadere nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (ai sensi della Parte II o dell’art.136 del D.Lgs. 42/04).
Sia allega copia dell’interpello