L’Imu terreni agricoli 2024 deve essere versata dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
Per la seconda rata del 16 dicembre si applicano, le aliquote che il Comune ha comunicato con delibera adottata entro il 28 ottobre.
Nel caso in cui il Comune non adotti nuove aliquote, anche per la seconda rata si applicano le aliquote dell’anno precedente.
In base a quanto determinato dall’art. 1, comma 758, della legge n. 160 del 2019, sono esenti dal versamento dell’Imu terreni agricoli 2024 i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
- terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (Iap), iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- terreni ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
Sono esente anche i terreni occupati abusivamente.