L’imposta di registro dell’1% si applica a tutte le divisioni immobiliari in cui i condividenti non ottengono valori superiori a quelli delle loro quote ideali. Questo significa che, nelle operazioni di divisione dei beni immobili tra i condividenti, se i valori assegnati a ciascuno di loro non eccedono quelli delle rispettive quote ideali, l’aliquota da applicare sarà dell’1% invece delle aliquote del 2%, 9% o 15%, che sono previste per gli atti traslativi.

Un elemento chiave in questa applicazione è l’irrilevanza dell’importo del conguaglio riconosciuto al condividente. Anche se tale importo supera il 5% del valore della quota ideale, ciò non influisce sull’aliquota applicabile, a condizione che il condividente non riceva più di quanto gli spetta in base alla sua quota ideale.

Questa interpretazione, favorevole ai contribuenti, è stata consolidata nella giurisprudenza di legittimità. Le sentenze rilevanti includono Cassazione 17866/2010, Cassazione 20119/2012, Cassazione 17512/2017, Cassazione 7606/2018, Cassazione 32613/2021 e Cassazione 2378/2022. Queste sentenze confermano che l’aliquota dell’1% è applicabile in tali circostanze, offrendo così un vantaggio fiscale ai contribuenti coinvolti nelle divisioni immobiliari.

IMPOSTA DI REGISTRO NELLE DIVISIONI IMMOBILIARI 2025