Con la circolare n. 2668 del 18 marzo 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito:
- Sanzioni per violazione di “categorie omogenee” (art. 68 comma 2): La mancata osservanza di più precetti all’interno della stessa categoria, individuata nell’allegato IV del TUSL, costituisce una violazione unica con pene di arresto (2-4 mesi) o ammende (1.000-4.800 euro). Violazioni su categorie differenti, invece, configurano più illeciti distinti.
- Conformità delle macchine ante Direttiva Macchine (pre-21 settembre 1996): Le attrezzature devono rispettare i requisiti generali di sicurezza dell’allegato V del TUSL. La valutazione è a carico del datore di lavoro, senza obbligo di perizie tecniche abilitate. È essenziale fornire schede tecniche o istruzioni operative per garantire la sicurezza.
Allegata la Circolare