E’ noto che l’art. 54 comma 3 del TUIR consente al libero professionista di dedurre il 50% della rendita catastale dell’immobile in uso promiscuo e inoltre le spese per acquisto e utilizzo cellulari e telefoni fissi, in uso promiscuo per i liberi professionisti, secondo alcuni commercialisti rientrerebbero nelle previsioni del comma 3 dell’art.54 del TUIR e non in quelle del 3bis, con la conseguenza che sarebbero deducibili al 50% e non all’80%.
L’IVA indetraibile riveniente da quella pro rata può essere caricata tra i costi di gestione per un libero professionista? E con quale percentuale di deducibilità visto che non tutti gli acquisti sono deducibili al 100%?
Gli esperti hanno dichiarato che, l’art. 54, comma 3 del TUIR consente, al libero professionista che utilizza la propria abitazione ad uso promiscuo, una deduzione del 50% della rendita catastale della stessa.
Ciò però, non gli permette di usufruire a pieno della deduzione per le abitazioni principali. Infatti, nel modello Redditi, esiste uno specifico codice di utilizzo per questi casi (“abitazione principale utilizzata in parte per la propria attività”).
Ovviamente, tali deducibilità, sono applicabili in ogni esercizio.
In merito alla spese telefoniche, il tenore letterale dell’art. 54, comma 3-bis del TUIR indica una deduzione di questi costi pari all’80% (non al 100%, per cui è già specificata una deduzione forfettaria per un presunto uso promiscuo).
Infine, per ciò che riguarda il pro rata IVA, la norma di comportamento dell’Associazione Dottori Commercialisti di Milano n. 152 recita:
Nel caso […] di indetraibilità anche totale dell’IVA causata dall’applicazione del pro rata di cui all’articolo 19, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 ed in assenza di opzione per la dispensa degli adempimenti, l’onere – collegandosi per sua natura all’intera gestione aziendale e non potendo essere imputato alle singole operazioni d’acquisto – costituisce, ai fini fiscali, una spesa generale, deducibile nella determinazione del reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 nell’esercizio di competenza.