Lo Stato Italiano è stato condannato a risarcire il proprietario edilizio per mancato sgombero di un immobile occupato. Se lo stabile è abusivamente detenuto, è lo Stato, con il suo apparato amministrativo, che deve darsi carico di rendere disponibile la proprietà agli aventi diritto.

Con questa motivazione il Tribunale di Roma ha scritto una sentenza (13719/2018, depositata il 4 luglio 2018) che fa giurisprudenza, essendo la prima volta che una omissione dell’attività dell’autorità amministrativa viene considerata presupposto di un risarcimento: nel caso concreto l’importo è sorprendente in valore assoluto (oltre 28 milioni di euro oltre interesse per un grosso compendio, occupato da ben nove anni). La sentenza mette in evidenza che i diritti dei privati sono un diritto soggettivo del privato nei confronti dello Stato.
La pronuncia si preoccupa di dare conto che il privato aveva fatto tutto quanto ragionevole attendersi e senza pretendere oneri sproporzionati. Tra l’altro alla società proprietaria degli stabili occupati non può rimproverarsi di non avere recintato tutta zona e di avere predisposto un sistema di vigilanza complessivo: non era esigibile, dice il giudice, e tra l’altro non sarebbe stato nemmeno efficace. Solo l’uso della forza, nei limiti previsti dalla legge, avrebbe garantito il risultato che per di più sarebbe stato doppio: garantire il godimento dell’immobile alla parte proprietaria; assicurare il generale interesse dei consociati alla convivenza ordinata e pacifica. Quindi lo Stato deve contemporaneamente tutelare la proprietà e l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Nella pronuncia si legge, infatti, che la tutela della proprietà e dell’iniziativa economica privata non è alternativa alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica ma ne costituisce una delle manifestazioni più significative unitamente alla tutela della sicurezza e della libertà delle persone. Se l’esecuzione degli sgomberi forzati può nell’immediato provocare disordine e turbamenti dell’ordine pubblico, la tolleranza delle occupazioni abusive, al contrario, può determinare situazioni di pericolo meno evidenti ma decisamente più gravi nel medio e nel lungo periodo. Tollerare simili occupazioni abusive, conclude la sentenza, può consentire il formarsi di “zone franche” utili per ogni genere di traffico illecito. Il danno risarcibile, quanto al diritto di proprietà, è stato determinato dall’oggettiva impossibilità di disporre del bene e commisurato al valore locatizio del bene stesso.