Il Decreto 4 ottobre 2018, n. 113 che prevede le “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, in Gazzetta Ufficiale n.231 del 4/10/2018 prevede anche la notifica preliminare, che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a trasmettere all’Asl e alla Direzione provinciale del lavoro prima dell’inizio dei lavori, ora va inviata anche al prefetto. La novità – che dunque riguarda le misure relative alla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili – è contenuta nel decreto cosiddetto “Sicurezza” pubblicato nella “Gazzetta ufficiale” del 4 ottobre e già in vigore. Il Dl, in particolare, va a modificare l’articolo 99 del “testo unico” sulla sicurezza, ossia il Dlgs 81 del 2008.
Protezione internazionale, immigrazione, sicurezza pubblica: sono i principali temi trattati nel provvedimento, che, però, contiene anche misure di interesse per l’edilizia. Tra queste, oltre al nuovo onere legato alla trasmissione della notifica preliminare, vi è anche l’introduzione di pene più severe per i subappalti illeciti.
Sono stati innalzati i tempi di reclusione per chi, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente. Per i subappalti illeciti, la legge (la numero 646 del 1982) prevedeva l’arresto da sei mesi ad un anno, con le modifiche appena apportate dal decreto “Sicurezza”, i tempi di reclusione variano da uno a cinque anni. Resta immutata l’entità della multa, «non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto».
Inasprimento della pena anche nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo: in caso di illecito, oltre alla multa pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo, si rischia anche la reclusione da uno a cinque anni (la legge 646 del 1982 anche in questo caso prevedeva l’arresto da sei mesi ad un anno).