L’art. 15, secondo comma, del Testo unico edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), identifica in 1 anno il termine entro il quale questo permesso decade impedendo la continuazione dei lavori.
“Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga […]”
In base al parere del Consiglio di Stato, sez. IV, 24 gennaio 2018, n. 467 (allegato alla presente) si chiarisce che i lavori possono ritenersi “iniziati” quando consistono nella compiuta organizzazione del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri, nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni.
Il solo compimento delle attività di approntamento del cantiere, di scavo, identificazione della ditta, del capocantiere o della data del termine dei lavori, non possono al contrario ritenersi utili ai fini identificativi di una data di inizio lavori poiché, poiché essi non attestano la comprovata volontà del committente a portare a termine quanto iniziato.