La mancata o tardiva trasmissione all’ENEA delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale.

I chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 46/E in relazione agli interventi che accedono alla detrazione dall’imposta lorda di cui all’art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 917/1986, come disciplinata dal citato art. 16 del decreto legge n. 63/2013.

 

Si allega la Risoluzione n.46/E

AdE RISOLUZIONE n. 46