Con la circolare n. 13/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su come usufruire della detrazione fiscale per gli interventi di installazione dei pannelli solari nella dichiarazione dei redditi 2019, relativa all’anno di imposta 2018 (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 3).
Detrazione IRPEF
La detrazione IRPEF spettante ammonta al 65% delle spese sostenute, entro il limite di 60.000 euro ad immobile, ai sensi dell’Art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006.
Impianti agevolabili
Gli interventi agevolabili sono l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura nonché istituti scolastici e università. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda nonché per la produzione di acqua calda ed energia elettrica in quanto tali sistemi sono assimilabili ai pannelli solari.
Non beneficia, invece, della detrazione l’installazione di un impianto di “solar cooling” per la generazione di acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari.
Spese detraibili
Con riferimento agli impianti agevolabili, possono essere portate in detrazione le spese sostenute per:
- la fornitura e posa in operadi tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le opere idrauliche e murarienecessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
- relative alle prestazioni professionali, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
- sostenute per le opere edilizie funzionalialla realizzazione dell’intervento.
Certificazione
Come requisito viene richiesto che i pannelli abbiano una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera.
Al contrario, non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal DI 19 febbraio 2007 (Risoluzione 11.09.2007 n. 244).
Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici (Circolare 31.05.2007 n. 36, paragrafo 3.3).
Si allega la Circolare 13/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate