Anche senza CILA è salva la detrazione per i lavori di ristrutturazione edilizia. A fornire questa indicazione è stata l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello 287/2019, allegata alla presente.
In questo caso, l’Istante ha effettuato dei lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione ed il miglioramento dei servizi igienici e prima di iniziare i lavori ha chiesto all’ufficio comunale le indicazioni sulle procedure da seguire e informazioni sulla CILA. Senza questa ultima asseverazione, il CAF di riferimento del contribuente ha deciso di non permettere di detrarre le spese dalla dichiarazione dei redditi. L’istante nell’interpello ha chiesto quale sia l’effettiva procedura da intraprendere.
Nel rispondere, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che in generale, la regolarità, sotto il profilo amministrativo, dei lavori edilizi eseguiti sull’immobile costituisce una delle condizioni per fruire della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del T.U.I.R (D.P.R 917/86).
Nella circolare n. 13/E del 2019 è stato confermato che solo nel caso in cui la normativa edilizia non preveda, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può
- indicare la data di inizio dei lavori
- ed attestare la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili,
pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo.
Inoltre, con il decreto legislativo n.222 del 2016 è stato distinto tra l’altro, tra
- interventi realizzabili in edilizia libera – senza alcun titolo abilitativo –
- e interventi in attività libera realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA).
Per quanto riguarda il quesito oggetto di interpello, gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici indicati dall’Istante rientrano, in linea di principio tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.
Pertanto, sul presupposto che siano stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria e che, in base ai vigenti regolamenti edilizi, per l’effettuazione degli stessi non sia necessario effettuare alcuna comunicazione l’Istante potrà fruire della detrazione, sempreché siano stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dal decreto n. 41 del 1998.
L’Istante dovrà, inoltre, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente.
Si allega la risposta dell’Agenzia delle Entrate.
Risposta AdE Detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio