Rispondendo all’interpello n. 41/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aliquota IVA del 10% si applica anche agli edifici destinati a finalità di interesse generale che sono contemplati nel R.D. 1094/1938: nonostante l’abrogazione di quest’ultimo con l’entrata in vigore del decreto-legge numero 200/2008, resta valido il richiamo normativo operato dalle disposizioni IVA.
Dunque rientrano nell’agevolazione “gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili”. E’ stato inoltre precisato che non vi è alcun nesso tra applicabilità del reverse charge e aliquote IVA.
Appalti, IVA e reverse charge: chiarimenti
I dubbi posti dall’istante riguardavano contratti d’appalto e subappalto, l’applicazione della disciplina dell’inversione contabile e la possibilità di applicare l’imposta sul valore aggiunto al 10% per la costruzione di case di cura.
Il caso esaminato dalle Entrate riguardava una società e una fondazione ONLUS che in vista della stipula di un contratto di appalto per la costruzione di una struttura destinata a ospitare e assistere persone affette da disturbi dello spettro autistico in una struttura residenziale extra-ospedaliera da accreditare presso la Regione intendevano realizzare il progetto con una specifica divisione dei ruoli:
- alla società si voleva affidare il ruolo di general contractor con facoltà di delegare – in subappalto – parte dell’esecuzione delle opere ad imprese terze, riservandosi tuttavia di svolgere direttamente i servizi di efficientamento energetico;
- costituire un’associazione temporanea di imprese alla quale affidare – mediante appalto – la realizzazione del progetto, con la società come capogruppo, svolgendo, tuttavia, in proprio i predetti servizi di efficientamento energetico;
- stipulare diversi contratti d’appalto che hanno come oggetto la costruzione del complesso edilizio nelle sue diverse componenti delle opere civili, degli impianti, delle opere e dei servizi connessi all’efficientamento energetico, da affidare a diversi operatori;
- affidare il project management alla Fondazione che ha demandato a professionisti specializzati le attività progettuali, la direzione dei lavori e la predisposizione del piano di sicurezza.
Si chiedeva quindi all’Agenzia delle Entrate la possibilità di applicare l’IVA agevolata al 10% per la costruzione della casa di cura, lo stesso valore che si applica alle abitazioni non di lusso e di avvalersi del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lettere a) ed ater) del d.P.R. n. 633 del 1972 per quanto riguarda i contratti di subappalto che saranno stipulati per l’esecuzione di parte del progetto.
Prima di tutto, le Entrate hanno confermato che le case di cura possono rientrare tra le costruzioni che hanno un’aliquota IVA agevolata al 10%, precisando però che tale agevolazione risulta inapplicabile nei contratti d’appalto con un corrispettivo unico forfettario in cui sono incluse prestazioni con diverse aliquote: nei contratti di appalto tra le aliquote IVA prevale la più alta.
Pertanto se il se la struttura viene realizzata sulla base di un unico contratto di appalto con un corrispettivo unico forfettario, l’intera prestazione è soggetta all’aliquota IVA più elevata, in virtù del principio generale dell’inscindibilità del contratto di appalto.
Per applicare le aliquote IVA differenti è necessario distinguere in maniera certa l’ammontare dei corrispettivi che riguardano le diverse prestazioni.
Viene in ultimo sottolineato che per quanto riguarda il meccanismo dell’inversione contabile, questo prescinde totalmente dalle aliquote applicabili:
-Nella fattispecie prospettata dai contribuenti, il reverse charge si applica unicamente al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 17, comma 6, lettere a) e ater) del Decreto IVA, peraltro – come ammesso anche dagli Istanti – ampiamente commentati dalla scrivente in numerosi documenti di prassi a cui si rinvia (cfr. in primis circolari 29 dicembre 2006, n. 37/E, 14 marzo 2015, n. 14/E e 22 dicembre 2015, n. 37/E). Con riferimento a questo aspetto, pertanto, l’interpello deve ritenersi inammissibile per la mancanza di obiettive condizioni di incertezza.
Si allega la Risposta all’Interpello 41/2020