E deve essere il condomino ricorrente a dimostrare le gravi irregolarità che possono far venire meno il rapporto di mandato
Al fine di ottenere la revoca giudiziale dell’amministratore il condomino che si lamenta del suo operato è tenuto a dimostrare il grave inadempimento che lo stesso avrebbe commesso nell’esercizio del mandato. Non basta, dunque, limitarsi a sollevare contestazioni e pretendere che sia l’amministratore a giustificare la propria condotta e a dimostrare di avere correttamente svolto le proprie obbligazioni. E’ quanto si ricava da una recente ordinanza del Tribunale di Foggia (n. 273/2019) che ha respinto il ricorso presentato da un condomino per ottenere la revoca giudiziale dell’amministratore in carica e la contestuale nomina di un sostituto.
La vicenda
Nella vicenda, il proprietario di un appartamento in condominio si era rivolto al Tribunale competente per territorio per chiedere la revoca dell’amministratore in carica e la nomina di uno nuovo.
Il ricorrente, in particolare, allegava l’inadempimento dell’amministratore, deducendo la sussistenza di gravi irregolarità palesate nella sua condotta, ritenendo che gravasse sullo stesso l’onere di provare il proprio corretto adempimento.
Il condomino aveva evidenziato, nello specifico, come l’amministratore fosse rimasto inerte alle diverse sollecitazioni relative all’approvazione delle tabelle millesimali del condominio e alla convocazione della relativa assemblea, senza procedere alla redazione dei consuntivi.
L’amministratore si costituiva, evidenziando il lavoro svolto sino ad allora, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, e insistendo per il rigetto del ricorso avversario.
Nel procedimento si costituivano anche gli altri condomini, con intervento volontario, per appoggiare la posizione difensiva dell’amministratore e chiedere il rigetto del ricorso.
La decisione
Per il tribunale, la domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
Nel merito, il Tribunale preliminarmente rileva che non può condividersi l’inversione dell’onere probatorio proposta da parte ricorrente: non è sufficiente, infatti, allegare (fra l’altro in modo generico) l’inadempimento dell’amministratore, essendo onere del ricorrente dedurre in modo specifico e documentare le gravi irregolarità idonee a determinare la revoca dell’amministratore ex art. 1129 c.c..