La convocazione deve indicare l’ordine del giorno, altrimenti la delibera adottata dall’assemblea condominiale non è valida. Lo ricorda il tribunale di Rimini nella sentenza n. 360/2019.
La vicenda
Nella vicenda, i comproprietari di un’unità immobiliare in condominio convenivano in giudizio il condominio stesso per impugnare la delibera con cui era stato deciso il posizionamento di due posti auto ad esclusivo vantaggio di uno dei condomini e senza il consenso di tutti, necessario perché la decisione incideva sui diritti individuali e sulle cose comuni.
Evidenziavano, in particolare, che l’oggetto di tale delibera era estraneo all’ordine del giorno fissato nella convocazione dell’assemblea condominiale.
Il condominio, dal canto suo, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande attoree, pur sollecitando tuttavia una definizione conciliativa della controversia.
Il tribunale adito dà preliminarmente atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio il condominio annullava la delibera impugnata e provvedeva all’integrale riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Nondimeno, il giudice procede con la disamina della fondatezza della domanda ai soli fini della statuizione sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Per costante giurisprudenza, afferma quindi il tribunale, “è necessario che, affinché la delibera adottata nell’assemblea condominiale sia valida, l’ordine del giorno fissato nella convocazione elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l’importanza, e di poter ponderatamente valutare l’atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti (ex pluribus Cass. n. 13047/2014, Cass. n. 21449/2010; Trib. Torino 10.6.2016)”.
Nel caso di specie, la delibera adottata è manifestamente illegittima, essendo l’oggetto della stessa del tutto estraneo all’ordine del giorno della convocazione di assemblea. Per cui, dichiarata la cessazione della materia del contendere, il tribunale condanna il condominio al pagamento delle spese di lite in favore degli attori.