Ordinanza n. 40 Regione Veneto 13.04.2020
L’ordinanza della Giunta Regionale del Veneto relativa al contrasto del COVID-19, contiene prescrizioni aggiuntive rispetto dal DPCM 10/04/2020 per le aziende della Regione Veneto (pertanto indicazioni integrative rispetto a quelle contenute nella mail inviata quest’oggi).
Alcune regole sono destinate alle attività extra-lavorative pertanto legate alla vita privata, mentre alcune sono relative al mondo del lavoro con particolare riferimento alle attività del commercio al dettaglio.
Per il settore produttivo viene ribadita la necessità di mantenere implementato il Protocollo condiviso del 14 marzo scorso.
Si riportano di seguito le indicazioni di maggior interesse ed in rosso quelle di particolare rilievo:
- Sono confermate le seguenti misure:
- Chiusura degli esercizi commerciali nelle giornate di domenica 19 e 26 aprile e 3 maggio e nei giorni festivi del 25 aprile e 1 maggio
- Il commercio all’aperto …
- negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante
- le uscite devono essere esclusivamente individuali; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due
- è vietata l’uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 °C
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- i distributori automatici per il commercio al dettaglio diversi da quelli di carburante, sono ammessi solo se all’interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l’acqua potabile (c.d. Case dell’acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
- gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia sono chiusi alla domenica e gli altri giorni festivi;
- in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell’area esterna di attesa ai fini dell’ingresso in locali chiusi, sia nei locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all’aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell’utilizzo di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi, forniti -in mancanza di disponibilità da parte del compratore- dal venditore, di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali, compresa la limitazione dell’accesso ad un soggetto per nucleo famigliare, salva necessità di accompagnamento; è obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori; si applicano le singole misure di cui all’allegato 5 del DPCM 10.4.2020 che siano più restrittive rispetto a quelle disposte dalla presente lettera
- è ammessa l’attività economica, anche di somministrazione di alimenti e bevande, svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio
- tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14.3.2020 in attuazione dell’articolo 1, comma 1°, numero 9, DPCM 11.3.2020; lo Spisal esercita la funzione di vigilanza sull’applicazione del protocollo; sono fatte salve le ulteriori misure più restrittive previste dai documenti adottati dalle singole strutture produttive in base al d.lgs. 81/08
- nell’attività bancaria, compresa quella esercitata da Poste Italiane spa, assicurativa, degli studi professionali e in ogni altro caso sia possibile, laddove sia previsto l’accesso da parte di clienti e fornitori, l’accesso della clientela e dei fornitori deve essere programmata mediante appuntamento; in ogni caso, devono essere utilizzati da operatori delle strutture e terzi mascherine e guanti e/o ogni altro dispositivo idoneo a garantire copertura di naso e bocca e l’igiene delle mani quali i prodotti igienizzanti; deve essere attuata la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali
- la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui alla lettera k)
- in tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell’attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 °C
NOTA BENE: nel testo della ordinanza è riportato il termine “è raccomandato” non il termine “è obbligatorio”. Le aziende hanno quindi la facoltà di definire il proprio protocollo e di stabilire se dotarsi o meno di uno strumento per la misurazione delle temperatura.
Il ns. consiglio è di procurarsi al più presto un misuratore di temperatura, qualora non presente, in modo da permette ai lavoratori di eseguire in autonomia delle autorilevazioni della temperatura corporea. Questa misura, assieme a mascherine, gel e sanificazione dei locali, potrà aiutare l’azienda a favorire il contrasto della diffusione del virus
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- è ammessa l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge
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relativamente al trasporto pubblico locale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, sull’intero territorio regionale, sono adottate le seguenti misure:
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- Le misure di cui alla presente ordinanza hanno durata dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso.
- di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19
[Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo]
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