Per il tribunale di Roma, l’assemblea di condominio può ben rifiutare di allegare a verbale memorie scritte

L’assemblea di condominio può legittimamente rifiutare di allegare memorie scritte al verbale. È quanto chiarito dal tribunale di Roma con la recente sentenza n. 2281/2020.

I fatti

Nella vicenda, la proprietaria di un immobile in condominio impugnava il verbale dell’assemblea che aveva deliberato sulla nomina dei consiglieri e dell’amministratore, sul bilancio preventivo e relativa ripartizione, sullo stato degli appalti e altre questioni.

In particolare, la donna contestava la nullità del deliberato in quanto il consesso, nonostante specifica richiesta, aveva deciso di non inserire nel verbale d’assemblea uno scritto predisposto da delegato dalla stessa, che avrebbe dovuto essere parte integrante dello stesso verbale.

Il condominio, dal canto suo, si costituiva rilevando che la donna era presente all’assemblea e perciò aveva avuto facoltà di illustrare le proprie ragioni agli altri condomini. Riteneva, inoltre, di aver rifiutato di allegare il “documento” al verbale dell’assemblea in quanto “inconferente rispetto all’ordine del giorno”.

Il verbale dell’assemblea

Il tribunale capitolino ricorda innanzitutto l’importanza del verbale dell’assemblea condominiale, “documento che ufficialmente dimostra lo svolgimento delle attività prescritte”, la cui redazione rappresenta “una operazione imprescindibile del procedimento collegiale”. È dalla verbalizzazione che risulta “se l’assemblea sia stata o no ritualmente convocata, ovverosia se tutti i condomini siano stati o no avvisati; se a tutti i partecipanti sia stato o no comunicato l’ordine del giorno; se la costituzione sia stata considerata regolare o irregolare, per la presenza o il difetto delle maggioranze personali o reali prescritte; se vi sia stata o no discussione e, infine, se la proposta posta ai voti sia stata approvata o respinta e con quali maggioranze”.

Inoltre, spiega il giudice, il verbale va redatto “anche quando l’assemblea non delibera” poiché pure in tal caso “si rende necessario documentare tutte le attività che si sono svolte nella riunione, comprese quelle che non si sono perfezionate”. Anche perché, così come i condomini hanno interesse ad impugnare una delibera approvata a conclusione di un procedimento viziato, potrebbero avere interesse a denunciare e a far accertare l’irregolarità dell’interruzione di un procedimento che invece era valido e doveva essere portato a compimento.

La decisione

Premesso ciò, nel caso di specie risultava espressamente agli atti che il delegato dall’attrice aveva chiesto che venisse allegato un documento al verbale dell’assemblea e che la stessa aveva deliberato di non acquisirlo.

Una determinazione che, secondo il tribunale, è da ritenersi pienamente legittima, anzitutto perché l’attrice aveva avuto la possibilità “che non risulta in alcun modo compromessa – di mettere a verbale ogni dichiarazione pertinente al fine di portare a conoscenza degli altri presenti le ragioni del proprio voto”.

Inoltre, il documento sottoscritto conteneva una serie di doglianze affatto pertinenti con gli argomenti posti all’ordine del giorno, “né parte attrice ha in concreto evidenziato la rilevanza delle questioni rappresentate con la conseguenza che, con specifico riguardo a tale profilo di contestazione, difetta finanche l’interesse ad agire”.

Respinti anche gli altri motivi di doglianza, pertanto, il tribunale rigetta in toto la domanda e condanna la condomina al pagamento delle spese di lite.

Sentenza n.2281-2020 del Tribunale di Roma