Per il tribunale di Cosenza, Presidente e Segretario possono essere anche degli estranei al condominio se il regolamento non dispone nulla in merito
Presidente e Segretario, due figure importanti nelle riunioni condominiali possono anche essere soggetti estranei al condominio? Alla domanda ha fornito risposta affermativa il tribunale di Cosenza, con la recente sentenza n. 1157/2020, pronunciandosi sull’impugnazione di una riunione presieduta da un soggetto estraneo al condominio.
La vicenda
Nella vicenda, una condomina impugnava una delibera condominiale per violazione di legge riguardo alla regolare costituzione dell’assemblea, poiché la stessa era presieduta da soggetto estraneo al condominio. Quest’ultimo si costituiva ed eccepiva la carenza di legittimazione ad agire dell’attrice data l’assenza del pregiudizio che deriverebbe e il vantaggio a seguito dell’annullamento. Inoltre, Nel merito ha contestato, in particolare, ogni assunto in quanto destituito di fondamento sia fattuale che giuridico ed al riguardo della nomina a Presidente del consesso assembleare di soggetto estraneo al condominio ha sostenuto che la delibera assunta riveste la sua regolare positività dunque valida ed efficace, conservando la sua validità in quanto nessuna deliberazione è risultata essere avvenuta al riguardo della ripartizione delle spese poiché la voce non è stata deliberata nella riunione del 05.11.2010. Ha chiesto, quindi, il rigetto di ogni assunto con ogni conseguenziale.
La decisione
Il tribunale, preliminarmente ha dato ragione al condominio, ritenendo fondata l’eccezione riguardo alla mancanza di interesse ad agire in capo all’attrice, non avendo la stessa subito alcun pregiudizio economico dall’adozione della delibera impugnata e non ricavando altresì nessun vantaggio da un suo eventuale annullamento.
Per quanto attiene, poi, alla eccezione relativa alla carica di presidente del consesso assembleare assunta da soggetto estraneo al condominio, il giudice cosentino, riportandosi a una storica sentenza del tribunale di Milano (Trib. Milano 18.12.2961) afferma che “le cariche di Presidente e Segretario possono essere ricoperte da qualsiasi condomino oppure da un estraneo” e che “se il regolamento nulla dice è possibile nominare Presidente anche un terzo intervenuto come delegato di un condomino”.
Più pregnante semmai è, conclude il tribunale calabrese, “il principio secondo cui la mancata nomina o l’irregolarità di nomina del Presidente o del Segretario non comportano, secondo la Cassazione (sentenze 5709/87 e 4615/80), l’invalidità delle delibere di assemblea prese regolarmente” che è proprio il caso in disamina.
Pertanto, la domanda va rigettata in toto e la condomina condannata anche al pagamento delle spese di lite.
Vai alla sentenza n.1157/2020 del Tribunale di Cosenza