L’Agenzia delle Entrate chiarisce che si può usufruire del superbonus del 110% anche per gli interventi su edifici “collabenti”
Ok al Superbonus 110% anche per i ruderi, ossia tecnicamente per gli edifici rientranti nella categoria catastale F2 “unità collabenti” non abitabili e quindi incapaci di produrre reddito. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 326/2020.
Il quesito
L’istante proprietario di un’unità collabente chiedeva se fosse possibile ottenere la detrazione maggiorata per gli interventi sulla stessa. Sull’immobile, censito in categoria F/2 e non abitabile, si intendevano realizzare interventi per la riduzione di 2 classi di rischio sismico e per l’efficientamento energetico (procedendo a isolamento termico, cambio caldaia e impianto di riscaldamento).
L’Istante ritiene di poter beneficiare del Superbonus anche con riferimento alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulla unità collabente in quanto la stessa, non essendo produttiva di reddito, non può essere considerata “seconda casa”.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Dopo aver riepilogato le disposizioni del decreto rilancio sul Superbonus al 110% e rinviato alla propria circolare n. 24/E/2020 relativa all’applicazione di tale agevolazione, l’Agenzia conferma la possibilità per il contribuente, “nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento richiesto”, di fruire della detrazione del 110% anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati sull’unità collabente.
Scarica il testo della risposta n.326/2020 dell’Agenzia delle Entrare in merito al Superbonus 110% su interventi realizzati su unità collabenti