Come noto, l’art. 28 del Regio decreto-legge del 13/04/1939 n. 652, come modificato dal Decreto-legge del 10/01/2006, n. 4, Articolo 34 quinquies, prescrive che “I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell’art. 4, devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati”. Il medesimo termine è stabilito anche per le dichiarazioni di variazioni, ex art. 20 del Regio decreto-legge citato.
Al fine di valutare la tempestività della domanda, nel modello di dichiarazione Docfa deve essere compilato uno specifico campo (data ultimazione lavori) che consente, all’algoritmo implementato nei sistemi informativi, di stabilire se occorra o meno procedere all’irrogazione della sanzione.
Per prevenire gli errori di compilazione del campo “data fine lavori” delle pratiche Docfa, a partire dal giorno 10/08/2021 sarà attiva su Sister una nuova finestra di controllo con la quale si richiede al tecnico abilitato di ripetere la data di ultimazione dei lavori, già indicata nel documento, prima della sua presentazione.
Nel caso in cui la data indicata nel documento (e ripetuta su Sister al momento del suo caricamento a sistema) ecceda il termine fissato dalla norma, il sistema avviserà il professionista invitandolo ad avvalersi del ravvedimento operoso.
Il sistema effettua inoltre ulteriori controlli e in particolare verifica che la data indicata sulla pagina Sister sia identica a quella del documento trasmesso: in caso di difformità, la dichiarazione Docfa viene respinta automaticamente (senza intervento dell’operatore) con motivazione congruente.
Il messaggio è il seguente: “La “Data fine lavori” indicata comporta, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, il pagamento di sanzioni e interessi connessi alla tardiva presentazione dell’atto di aggiornamento. Onde evitare l’irrogazione della sanzione da parte dell’Ufficio competente, con l’invio telematico dell’atto di aggiornamento, si consiglia di avvalersi del “Ravvedimento Operoso”, sempreché ne ricorrano ancora le condizioni”